Alimenti Per “alimenti” si intendono le prestazioni di assistenza dovute per legge alla persona che si trovi in stato di bisogno economico (prestazioni che rientrano tra gli obblighi di solidarietà familiare secondo l’art. 433 del codice civile). Sono tenuti a quest’onere i seguenti soggetti:
• il coniuge; • i genitori; • i generi e le nuore; • i suoceri;
L'obbligo di corrispondere gli alimenti nasce per il soggetto che si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato. Nell'ipotesi in cui ci siano più persone nello stesso grado, l'obbligazione si fraziona tenendo conto delle condizioni economiche.
Oltre a questi casi si possono annoverare per la nostra discussione anche altre ipotesi. Agli alimenti è tenuto infatti anche il donatario, così come gli alimenti sono anche dovuti dal coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio in favore dell'altro coniuge di buona fede.
Per quanto concerne l’abitazione nella casa familiare, questa spetta al genitore cui vengono affidati i figli (quando ai fini dell’assegnazione, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e tutelare il più debole).
Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori è il padre il soggetto fornitore dell’assegno per la loro tutela, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi. Nel caso in cui si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico sale in maniera esponenziale.
Nei divorzi l’uomo è il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole. L’ammontare del contributo mensile varia, in base al numero di figli minori.
I coniugi possono chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni che riguardano l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà e le disposizioni attinenti alla misura e alle modalità del contributo per il loro mantenimento.
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