Adempimento e inadempimento dell’obbligazione L’adempimento consiste nell’esecuzione a favore del creditore della prestazione dovuta dal debitore. Esso estingue l’obbligazione, cioè il debitore è liberato e il creditore è soddisfatto.
L’adempimento deve essere: - esatto, cioè conforme a quanto indicato nel titolo dell’obbligazione; - per intero, cioè conforme alle norme dispositive di legge su qualità e quantità, - nel luogo e nel tempo previsti per l’adempimento dell’obbligazione.
Il termine per l’adempimento è il tempo in cui deve essere eseguita le prestazione; si presume a favore del debitore. L’inadempimento consiste nella mancata esecuzione della prestazione. Esso non estingue l’obbligazione; il debitore è obbligato a risarcire il danno al creditore con il suo patrimonio. Il debitore che non adempie esattamente deve risarcire il danno così provocato al creditore, a meno che non provi che la prestazione è divenuta impossibile per cause non imputabili al debitore stesso.
Il danno è calcolato in base:
- alla condotta (comportamento umano) - all’evento (risultato della condotta ingiusto e dannoso) - all’elemento psicologico (se c’è dolo o colpa)
Il risarcimento danni consiste in:
- Lucro cessante (mancato guadagno) - Danno emergente (diminuzione del patrimonio)
Le forme di risarcimento del danno sono:
- la reintegrazione in forma specifica, - il risarcimento per equivalente in denaro.
La mora del debitore è un ritardo colpevole di una prestazione che può ancora essere effettuata. Il debitore in ritardo nell’adempimento è in mora automaticamente o per iniziativa del creditore, ad esempio mediante l’intimazione scritta. La mora produce conseguenze dannose per il debitore (es. l’obbligo di pagare interessi moratori).
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